Certificazioni energetiche
Per prima cosa dobbiamo imparare a non parlare più di Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ma di Attestato di
Prestazione Energetica (APE).
Le Regioni che hanno emesso
delle proprie leggi/normative
sull’argomento si sono
affrettate a precisare che, per
ora, le leggi/normative che
riguardano l’APE sono le stesse
che regolavano l’ACE. Per un
periodo transitorio dovremo
quindi sovrapporre i due nomi.
Convertito con Legge 3 agosto
2013, n. 90, e vigente dal
4.8.2013, il Decreto, che
intende recepire e rendere
operativa la direttiva europea
2010/31/UE, ha subito profonde
modifiche al testo originale.
Tra le tante novità, che avranno
sicuramente necessità di una
rapida quanto profonda
interpretazione, e che
interessano la
certificazione/prestazione
energetica, si ricorda che:
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L'attestato di prestazione (già certificazione) energetica occorre anche per il trasferimento di immobili a titolo gratuito (donazioni, ecc.).
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L'attestato deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità.
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E' stato nuovamente riscritto l'art. 5, comma 9 del D.P.R. 412/1993, dove la possibilità di derogare allo scarico a tetto per i generatori ad alta efficienza, introdotta in via generale dall'art. 34 comma 53 del D.L. 179/2012, a partire dal 31.8.2013 viene subordinata alla relazione del progettista che attesti e asseveri l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
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Gli immobili tutelati (ex D.Lgs. 42/2004 parte II e art. 136, c.1, lett.b,c) possono essere esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 192/2005 solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
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Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.